1. Il neonato è tutelato attraverso la notifica del ricovero presso i presìdi ospedalieri, pubblici e privati, e la compilazione della cartella clinica e attraverso le modalità che le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottano nell'ambito di programmi di attivazione ed attuazione del parto a domicilio o in casa di parto.
1. Ad ogni nato, nell'ambito della struttura ospedaliera, devono essere assicurate competenze specifiche mediche ed infermieristiche nonché l'aderenza ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici stabiliti dai progetti obiettivo in materia materno-infantile individuati dal Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. L'assistenza ospedaliera al neonato deve essere articolata su tre livelli di cura:
a) cure di I livello per neonati sani, con una disponibilità di quindici posti letto per mille nati vivi;
b) cure di II livello, con una disponibilità di 4, 5 posti letto per mille nati vivi, oltre alle culle destinate ai neonati sani;
c) cure di III livello, definite cure intensive, con una disponibilità di un posto letto per settecentocinquanta nati vivi, e cure subintensive con una disponibilità di due posti letto per ogni posto letto di terapia intensiva neonatale, oltre alla disponibilità di posti letto adeguati all'utenza bisognosa di cure del I e II livello di cure, e di posti letto supplementari
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in base alla valutazione della situazione orogeografica, della rete viaria, della consistenza e della localizzazione delle strutture esistenti, definiscono per le unità operative neonatologiche adibite ai compiti di cui al presente articolo, bacini di utenza atti ad assicurare l'acquisizione di competenze specifiche e di un livello tecnico adeguato alle cure prestate, che non può prescindere dal numero dei pazienti trattati.
4. Tutti gli ospedali pubblici e privati accreditati dotati di punto nascita, anche se privi di unità operative autonome di neonatologia e di terapia intensiva neonatale, devono disporre di posti letto per cure minime ed intermedie, nell'ambito delle unità operative di pediatria o neonatologia. Di norma le unità operative di ostetricia e le unità operative di neonatologia-patologia neonatale e di pediatria con assistenza neonatale devono operare a livello corrispondente, e un livello superiore deve erogare, oltre alla prestazioni che lo caratterizzano, anche quelle di livello inferiore.
5. Nelle aree ad alta densità di popolazione o metropolitane i vincoli quantitativi, riferiti ai bacini di utenza determinanti ai fini della programmazione regionale del numero delle unità di terapia intensiva neonatale, possono essere derogati, allo scopo di privilegiare il diritto alla scelta dei genitori e la competitività delle aziende sanitarie locali che insistono nel medesimo territorio.
1. Requisito organizzativo e funzionale essenziale di ogni punto nascita è assicurare l'assistenza in sala parto garantendo la rianimazione primaria neonatale. Responsabile dell'assistenza neonatale nell'isola annessa alla sala parto, di cui al comma 4, è un medico neonatologo o pediatra. Nelle strutture in cui è prevista
1. Tutti i nati apparentemente sani, in attesa che si completino i processi fisiologici di adattamento postnatale, nelle ore successive alla nascita, devono usufruire dei comuni controlli dei parametri vitali durante l'osservazione transizionale. Tale osservazione, compatibilmente con le capacità organizzative e strutturali del reparto ospedaliero, deve essere attuata in culla presso il letto della madre.
1. Per ogni nato vivo deve essere compilata una cartella clinica personale, anche ai fini della compilazione della
1. Al fine di consentire un costante processo di umanizzazione della nascita, l'assistenza ospedaliera deve garantire la possibilità di accessi e di permanenza in sala travaglio e in sala parto di un familiare o di altra persona gradita dalla partoriente, qualora la medesima ne faccia esplicita richiesta.
2. Al fine di facilitare l'instaurarsi di un corretto rapporto relazionale con i genitori ed assicurare la continuità del rapporto psico-affettivo, i presìdi ospedalieri pubblici e privati devono prevedere modelli organizzativi che consentano la vicinanza del neonato alla madre e la presenza del padre.
3. Deve essere, altresì, favorita, compatibilmente con le condizioni fisiche della puerpera e del neonato e su espresso consenso della stessa, la dimissione precoce, protetta ed appropriata della madre e del figlio dall'ospedale e devono essere garantite la possibilità di controlli ambulatoriali ripetuti nonché, se necessarie, l'assistenza domiciliare integrata alla madre e al neonato nei giorni successivi al rientro al domicilio, realizzata mediante équipe itineranti di ostetriche, di infermieri specializzati nell'assistenza al neonato ed assistenti sociali.
1. Considerato il ruolo preminente dell'allattamento materno nel contribuire al soddisfacimento del desiderio naturale della nutrice, ai miglioramento del rapporto tra madre e bambino e alla salute psico-fisica del neonato, esso deve essere incoraggiato con ogni mezzo, favorendo la vicinanza della madre al neonato nell'ambito delle strutture ospedaliere.
2. Al fine di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali, anche in corso di ristrutturazione dei reparti, devono individuare spazi e soluzioni logistiche atti ad ospitare accanto alle puerpere le culle dei neonati. Le camere di puerperio devono essere dotate di adeguati servizi igienidi. Esse devono, altresì, essere adiacenti al nido al fine di favorire un facile accesso al neonato, accudito da personale competente.
1. Qualora il neonato necessiti di cure speciali che determinano il temporaneo distacco dalla madre, per quanto possibile, deve essere assicurata la permanenza della stessa in spazi contigui e adeguati, anche in caso di degenza in terapia intensiva neonatale.
2. Per tutto il periodo di ospedalizzazione del figlio ai sensi del comma 1 la madre, o un altro familiare in sua vece, deve poter usufruire dei servizi ospedalieri, per quanto concerne il pernottamento ed il vitto.
1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8, nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, deve essere attuata una riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrici, pediatrici e neonatologici, tale da consentire la presenza contemporanea nello stesso ambiente o in un ambiente attiguo della madre e del neonato che necessita di cure minime.
2. I progetti di ampliamento, di ristrutturazione o di costruzione di reparti di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere redatti in conformità alle disposizione di cui agli articoli 6, 7 e 8.
1. Le gravidanze a rischio individuate ai sensi del comma 2 devono essere tempestivamente avviate ad un centro dotato di livello assistenziale adeguato ai bisogni della madre, del feto e del neonato.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano appositi criteri di riconoscimento delle gravidanze a rischio al fine della loro precoce identificazione e dell'accesso ai livelli superiori delle cure.
3. I punti nascita, nei casi nei quali non sia possibile prestare cure adeguate ai bisogni assistenziali del neonato, devono prontamente attivarsi per il trasferimento del neonato stesso al centro specializzato più vicino, in grado di offrire garanzie adeguate per l'immediato ricovero e per l'erogazione del livello di cure necessarie.
4. Di fronte a situazioni di elevato rischio identificate all'atto della nascita, il trasporto neonatale deve essere effettuato da personale con competenze specifiche, afferente a strutture assistenziali di IIIo livello, a mezzo di unità mobile attrezzata per le cure intensive da prestare durante il trasferimento alla unità operativa di patologia neonatale o di terapia intensiva neonatale.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, tenuto conto delle condizioni ambientali e del razionale utilizzo delle strutture esistenti, all'omogenea organizzazione di una adeguata rete di trasporto assistito ai sensi di quanto stabilito dal comma 4.
1. Al fine di assicurare la dovuta continuità di indirizzo nelle cure prestate, ogni bambino, il quale in epoca post-natale debba essere nuovamente ospedalizzato per patologie connesse alla nascita e per cui è stato già in trattamento nelle unità operative di neonatologia o di patologia neonatale ovvero di terapia intensiva neonatale, può fruire di cure, sia in regime
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle relative competenze in materia sanitaria, considerano prioritaria l'attuazione di interventi e programmi di prevenzione, educazione ed informazione per la tutela della gestante e del neonato.
1. Al personale del ruolo medico e dei profili professionali infermieristici operante in unità di terapia intensiva neonatale si applicano le agevolazioni ed i benefìci previsti dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001.